La prescrizione del diritto dell’INPS sui contributi omessi non viene interrotta dall’accertamento fiscale: la sentenza della Cassazione.
Con la sentenza n. 14410/2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione sui contributi INPS omessi dal professionista non si interrompe in caso di accertamento del Fisco e precisa il momento da prendere come riferimento per il calcolo dei tempi di prescrizione.
Momento costitutivo dell’obbligazione
Nel caso esaminato, i giudici hanno respinto il ricorso dell’INPS, precisando che, in tema di contributi cd. “a percentuale”, il momento costitutivo dell’obbligazione contributiva resta quello della produzione del reddito da parte del professionista o lavoratore autonomo, a prescindere dal fatto che il reddito stesso venga comprovato solo successivamente tramite accertamento fiscale.
Termini di prescrizione
In sostanza, i giudici chiariscono che la prescrizione dei contributi INPS omessi decorre comunque, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 335 del 1995, dal termine previsto per il loro pagamento, e non dall’atto, eventualmente successivo dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate con il quale il Fisco abbia accertato un maggior reddito).
Tale atto può avere un mero effetto sospensivo e non interruttivo del termine prescrizionale.